Il 28 ottobre 2026 la Camera ha approvato il DDL 2700-A, la delega al Governo sulle professioni sanitarie, con 143 sì, 113 no e 3 astenuti. Ora il testo passa al Senato (Camera, votazioni seduta 735; ANSA).
Dentro la riforma c'è una norma che riguarda direttamente chi lavora con il movimento. È l'art. 4, comma 1, lettera h): costruisce un «sistema integrato» per promuovere l'esercizio fisico strutturato e indica chi ne fa parte. Ci sono medici dello sport, medici di medicina generale, pediatri e fisioterapisti. Il chinesiologo no.
Non è una svista che si possa ignorare. È la stessa espressione, «esercizio fisico strutturato», che la legge già usa per il chinesiologo. E in Aula ogni tentativo di correggere il testo è stato respinto.
Lo diciamo con chiarezza: è un'incoerenza, e va corretta al Senato o, al più tardi, nei decreti attuativi. Non contro i fisioterapisti, che in quel sistema hanno un ruolo essenziale, ma per completarlo.
In breve
- Lo Stato forma il chinesiologo: la laurea magistrale LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate) ha rilasciato 32.882 titoli tra il 2004 e il 2025 secondo gli open data del MUR.
- La legge lo riconosce: l'art. 41 del D.Lgs. 36/2021 affida al chinesiologo AMPA anche la «supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente».
- La nuova norma lo lascia fuori: la lett. h) del DDL 2700-A costruisce il sistema integrato per l'esercizio fisico strutturato senza nominarlo.
- Il Parlamento ha detto no a ogni correzione: 4 emendamenti, una richiesta di rinvio e un ordine del giorno, tutti respinti il 27 ottobre.
- L'unico sì è un impegno a «valutare» un tavolo sul chinesiologo: un ordine del giorno, non una norma.
- Cosa chiediamo: inserire il chinesiologo AMPA nella lett. h) al Senato, linee guida condivise e un tavolo con tempi certi prima dei decreti.
Cosa dice la norma, e chi manca
Le figure del «sistema integrato» dell'art. 4, c. 1, lett. h): il chinesiologo non c'è. Fonte: AC 2700-A.
Nel testo approvato (AC 2700-A) l'art. 4, comma 1, lett. h) chiede al Governo di:
«individuare criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i fisioterapisti, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona, prevedendo la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall'Istituto superiore di sanità». — AC 2700-A, art. 4, c. 1, lett. h)
Quattro figure, un obiettivo dichiarato di benessere fisico e mentale, linee guida affidate alla FMSI. Il professionista che l'ordinamento ha istituito proprio per l'esercizio fisico nella prevenzione e nelle condizioni stabilizzate non c'è.
Il testo non contiene la parola «esclusiva». Ma per escludere non serve scriverla: basta non nominare. Quando il Governo scriverà i decreti, partirà da quell'elenco.
Nota tecnica: in alcuni atti, come il parere della Commissione Bilancio e alcuni ordini del giorno, la stessa disposizione compare come lettera «d-ter», la numerazione delle fasi precedenti.
L'incoerenza in tre passaggi
1. Lo Stato lo forma
La classe di laurea magistrale LM-67 è un percorso universitario del sistema nazionale. Secondo gli open data MUR-USTAT, tra il 2004 e il 2025 sono stati conferiti 32.882 titoli in questa classe, compresa la vecchia laurea specialistica ricondotta alla stessa classe; solo nel 2025 sono stati 4.095. In Aula l'On. Mauro Berruto (PD) ha parlato di «più di 35.000 laureati»: è un dato suo, plausibile se si contano anche i titoli del 2026, che negli open data non ci sono ancora.
2. La legge lo riconosce, proprio sull'esercizio fisico strutturato
L'art. 41 del D.Lgs. 36/2021 istituisce il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate (AMPA, LM-67). Tra le sue attività:
- «l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico» (c. 3, lett. b);
- «la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate» (c. 3, lett. d);
- nelle palestre della salute, «per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato», il chinesiologo AMPA «collabora con medici specialisti [...] e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista» (c. 8);
- «Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede [...] alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente» (c. 8-bis).
3. La nuova norma lo esclude
La legge vigente nomina il chinesiologo AMPA, per primo, sull'esercizio fisico strutturato e lo fa collaborare con medici e fisioterapisti. La nuova delega costruisce il «sistema integrato» sulla stessa materia e lo lascia fuori. Due norme dello stesso ordinamento vanno in direzioni opposte, e chi ne paga il prezzo sono professionisti formati dallo Stato e i cittadini che potrebbero beneficiare del loro lavoro.
Sei occasioni per correggere, sei no
Voti sì/no su emendamenti e ordine del giorno, seduta 734 del 27/10/2026. Fonte: resoconto stenografico Camera.
La lettera è entrata nel testo il 14 luglio 2026 in Commissione Affari sociali con l'emendamento 4.47 dell'On. Maurizio Casasco (FI-PPE), presidente della Federazione medico sportiva italiana, la stessa federazione a cui la norma affida le linee guida (bollettino XII Commissione).
In Aula, il 27 ottobre (seduta n. 734), il Parlamento ha avuto più occasioni per rimediare. Il parere di Commissione e Governo è stato sempre contrario, e l'esito sempre lo stesso (stenografico):
| Proposta | Cosa chiedeva | Esito |
|---|---|---|
| Em. 4.30 Berruto | sopprimere la lettera | respinto (101 sì, 150 no) |
| Em. 4.31 Donno | aggiungere «i chinesiologi» tra le figure | respinto (102 sì, 151 no) |
| Em. 4.32 Berruto | includere i chinesiologi LM-67, come professionisti non sanitari, richiamando l'art. 41 | respinto (99 sì, 149 no) |
| Accantonamento del 4.32 | dare al Governo il tempo di rivalutare | respinto «per 38 voti di differenza» |
| Em. 4.33 Malavasi | linee guida FMSI scritte insieme alle società scientifiche delle altre professioni | respinto (111 sì, 150 no) |
| ODG 9/2700-A/26 Berruto | coinvolgere espressamente i chinesiologi LM-67 «nel rispetto delle competenze di ciascuna figura professionale» | respinto (101 sì, 132 no) |
Colpisce soprattutto l'ultimo voto. L'ordine del giorno di Berruto non cambiava la legge: chiedeva solo di prevedere «espressamente il coinvolgimento dei chinesiologi» nei criteri, nelle linee guida e nei protocolli, nel rispetto delle competenze di tutti (fascicolo ODG). Anche così, è stato respinto.
L'unico sì: un impegno a «valutare»
Il Governo (Sottosegretario Marcello Gemmato) ha dato parere favorevole a un solo atto: l'ODG 9/2700-A/7 (Frijia, Caretta, Ciaburro). Ricorda che il D.Lgs. 36/2021 ha riconosciuto il chinesiologo di base (L-22) e il chinesiologo AMPA (LM-67), e impegna il Governo a valutare «un tavolo di confronto con il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero per lo sport e i giovani volto a definire i requisiti e la disciplina di tali figure professionali» (fascicolo ODG).
È un segnale, ma va chiamato con il suo nome:
- un ordine del giorno è un atto di indirizzo: non modifica la legge;
- l'impegno è a valutare un tavolo, non a convocarlo;
- non ci sono tempi e il tavolo non riguarda il sistema integrato della lett. h).
Nel frattempo, il testo che il Senato riceve non nomina il chinesiologo.
Le parole di Berruto
Nel suo intervento, il cui video è circolato molto sui social, Berruto ha sostenuto che l'art. 41 «ha già individuato il chinesiologo nell'ambito dell'esercizio fisico strutturato» e ha chiesto «quale norma consente di attribuire al fisioterapista una competenza esclusiva prevalente o sostitutiva». Ha anche affermato che oggi i chinesiologi lavorano in ASL e ospedali con «bandi a progetto, contratti a tempo, altri escamotage»: è una sua affermazione, per cui non abbiamo trovato dati indipendenti.
E ha precisato: «nessuno, tantomeno io, vuole togliere nulla ai fisioterapisti». L'attività fisica adattata, ha detto, «richiede un lavoro di team: medici, fisiatri, fisioterapisti, psicologi e certamente chinesiologi».
Non è una battaglia contro i fisioterapisti
Ruoli complementari lungo il percorso: dalla riabilitazione al mantenimento. Schema Scienze Motorie su D.Lgs. 36/2021, art. 41.
Il punto non è togliere qualcosa a qualcuno. Il fisioterapista ha un ruolo insostituibile nella fase acuta, nella riabilitazione e nell'esercizio terapeutico, che resta nell'ambito delle professioni sanitarie. La Federazione degli Ordini dei fisioterapisti ha letto la norma come un riconoscimento del ruolo del fisioterapista nella prevenzione (OFI Veneto Settentrionale / FNOFI), ed è legittimo.
Ma la norma ha un limite che anche i fisioterapisti vedono. In Aula l'On. Ilenia Malavasi ha definito un «cortocircuito» che i fisioterapisti debbano applicare protocolli basati su linee guida definite unicamente dalla FMSI, senza voce nella loro scrittura. Il suo emendamento per coinvolgere le società scientifiche delle altre professioni è stato respinto.
La questione, quindi, è di metodo: un sistema «integrato» che non integra tutte le competenze e affida le regole a un solo soggetto. Le associazioni delle scienze motorie lo segnalano da luglio (CISM), e ne avevamo scritto anche noi: 👉 Esercizio fisico strutturato: la riforma delle professioni sanitarie riconosce i fisioterapisti e il chinesiologo.
Un modello coerente con la legge esiste già:
- medico (medico di medicina generale, medico dello sport, fisiatra): valuta, stratifica il rischio, indica l'esercizio e lo monitora;
- fisioterapista: fase acuta e riabilitativa, esercizio terapeutico;
- chinesiologo AMPA (LM-67): esercizio a lungo termine nella prevenzione e nelle condizioni stabilizzate, come prevede l'art. 41.
Cosa chiediamo al Senato e al Governo
Le quattro richieste di Scienze Motorie al Senato e al Governo.
Il DDL è una legge delega approvata da un solo ramo del Parlamento. Oggi non cambia nulla nel lavoro quotidiano, ma le scelte si fanno adesso. Chiediamo quattro cose concrete.
- Al Senato: correggere la lett. h). Aggiungere tra le figure del sistema integrato «i chinesiologi delle attività motorie preventive ed adattate di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nell'ambito delle rispettive competenze». È la stessa sostanza degli emendamenti respinti alla Camera, scritta nel rispetto degli atti propri delle professioni sanitarie.
- Linee guida condivise. I protocolli devono basarsi su linee guida scritte dalla FMSI insieme alle società scientifiche delle professioni coinvolte, scienze motorie comprese, con convalida dell'ISS.
- Nei decreti attuativi, coerenza con l'art. 41. Se il testo non cambiasse, i decreti dovranno comunque rispettare l'art. 41, c. 8 e 8-bis, che già assegnano al chinesiologo AMPA la supervisione dell'esercizio fisico strutturato individuale, con percorsi di invio chiari tra medico, fisioterapista e chinesiologo.
- Il tavolo dell'ODG Frijia, con tempi certi. Convocarlo davvero, con MUR e Ministero per lo sport, prima della stesura dei decreti, e coinvolgere le rappresentanze dei chinesiologi.
Cosa può fare oggi un chinesiologo
- Conoscere l'art. 41 del D.Lgs. 36/2021 e lavorare nel suo perimetro: è la base giuridica della professione e resta in vigore.
- Seguire l'esame al Senato insieme alle proprie associazioni professionali e far arrivare ai senatori dati e proposte concrete.
- Costruire collaborazioni con medici e fisioterapisti del territorio: il team si dimostra prima di tutto nei fatti.
FAQ
Il DDL 2700-A è già legge? No. La Camera lo ha approvato il 28 ottobre 2026 (143 sì, 113 no, 3 astenuti); ora deve passare al Senato. È una legge delega: le regole operative arriveranno con i decreti legislativi.
Il chinesiologo è escluso dall'esercizio fisico strutturato? Dal «sistema integrato» della lett. h), sì: non è tra le figure elencate e gli emendamenti per inserirlo sono stati respinti. L'art. 41 del D.Lgs. 36/2021, che gli affida la supervisione dell'esercizio fisico strutturato individuale, resta però in vigore. Per questo parliamo di incoerenza da correggere.
Il testo dà l'esclusiva al fisioterapista? La parola «esclusiva» non compare. Il testo elenca medici dello sport, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e fisioterapisti. Il rischio di un'esclusiva «di fatto» è stato sollevato in Aula da Berruto; dipenderà da Senato e decreti.
Chi scriverà le linee guida? Secondo il testo, la Federazione medico sportiva italiana, con convalida dell'Istituto superiore di sanità. L'emendamento per coinvolgere le società scientifiche delle altre professioni è stato respinto.
Cosa prevede l'ordine del giorno accolto dal Governo? L'ODG Frijia impegna il Governo a valutare un tavolo con MUR e Ministero per lo sport su requisiti e disciplina del chinesiologo di base e AMPA. È un atto di indirizzo, senza tempi, e non modifica la legge.
Quanti sono i laureati LM-67? Secondo gli open data del MUR, 32.882 titoli tra il 2004 e il 2025. Il dato di «oltre 35.000» è stato citato in Aula da Berruto.
Fonti complete nel file fonti.md. Articolo di opinione e divulgazione aggiornato al 29/10/2026: l'iter è in corso e i contenuti potranno cambiare con l'esame al Senato e i decreti attuativi.
