I Contratti di Lavoro nelle Associazioni Sportive Dilettantesche

Di:   ScienzeMotorie  |  9 Gennaio 2018

I contratti di lavoro nelle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantesche

Premesso che nel nostro Paese districarsi nel mondo dei contratti lavorativi è spesso molto arduo, alle Associazioni, sportive e non, viene applicata la generale disciplina sui contratti di lavoro.

Ma quali sono le tipologie di prestazioni di lavoro che possono essere presenti in un’Associazione?

Attività di volontariato

Come si capisce dal termine stesso, l’attività di volontariato viene svolta da una persona in modo spontaneo e secondo la propria volontà, come disciplinato dalla legge 266/1991: “per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Il volontario potrà percepire dei rimborsi spese per attività particolari svolte per l’Associazione ed entro un limite stabilito dall’Associazione stessa; sarà utile, come tutela, fare in modo che il volontario compili, all’inizio della sua prestazione, una certificazione in cui dichiara, oltre ai propri dati personali, che l’attività svolta è gratuita e volontaria e che è svolta sotto la sua responsabilità.

Rapporti di lavoro subordinato

Per questi tipi di contratti si applicano le comuni regole dei rapporti di lavoro subordinati: assoggettamento al potere direttivo in forma di contratto a tempo determinato, indeterminato o parziale,

  • inserimento in modo stabile nell’organizzazione aziendale,
  • assenza di rischio,
  • continuità della prestazione,
  • osservanza di un orario, retribuzione fissa.

L’Associazione dovrà provvedere all’iscrizione del lavoratore all’INPS o all’ENPALS.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Questa tipologia di rapporto lavorativo è caratterizzata da:

  • assenza di vincolo di subordinazione,
  • autonomia del lavoratore nello svolgimento dell’attività,
  • continuità e coordinamento con inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro,
  • retribuzione stabilita a cadenza periodica.

A partire dal 2003 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati inseriti all’interno del largo spettro dei cosiddetti “Lavori a progetto”. Un contratto a progetto, per essere legale, deve prevedere un atto scritto in cui risulti:

  • la durata del lavoro commissionato,
  • un progetto o un programma di lavoro ben definito nei suoi contenuti,
  • l’ammontare del compenso pattuito con i tempi
  • le modalità di pagamento previste,
  • le forme di coordinamento con il proprio datore di lavoro
  • infine, eventualmente le misure per la sicurezza e la salute del lavoratore.

Attenzione però, esistono alcune categorie di persone che non possono sottoscrivere un contratto a progetto e sono:

  • le professioni intellettuali con iscrizioni ad albi (ad esempio i giornalisti);
  • i pensionati;
  • i membri di organi di amministrazione e controllo di società;
  • chi abbia collaborazioni coordinate e continuative con fini istituzionali per conto di associazioni e società sportive riconosciute dal CONI;
  • chi abbia collaborazioni coordinate e continuative con fini istituzionali per conto di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Rapporti di lavoro occasionale

Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere autonome o accessorie (per accessorie intendiamo lavori domestici, lavori di manutenzione e simili). Il rapporto di lavoro occasionale non deve superare la durata di trenta giorni all’anno e il compenso percepito non deve superare i 5.000 €.

I contratti di lavoro per sportivi professionisti

Il contratto di lavoro sportivo professionista è disciplinato dalla legge 91/1981 e prevede degli ambiti di applicazione relativi a: continuità dell’attività sportiva, onerosità, qualificazione attribuita dalla federazione competente (FIGC , FIP, FIC, FIM, FPI, FIG). Inoltre il contratto con uno sportivo professionista può essere stipulato solo da una Società Sportiva (S.r.l. o S.p.a.) e presume per l’atleta la “presunzione assoluta”, vale a dire l’esclusività del rapporto di lavoro.

Il regime fiscale che regola i compensi sportivi

Tali compensi sportivi rientrano tra quei cosiddetti “redditi diversi”, che non hanno nulla a che fare con quelli derivanti dai rapporti di lavoro convenzionali. Questi compensi possono essere versati dal CONI, dalle Federazioni Sportive a carattere nazionale, dall’UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine) o da qualsiasi altro organismo con finalità sportive dilettantistiche e che sia regolarmente riconosciuto dalle succitate federazioni.

I compensi sportivi dovranno però essere inferiori al tetto massimo fissato in 10.000 euro annui (è da considerarsi l’anno solare, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre) esclusi i rimborsi spese. Questi compensi, se inferiori al suddetto limite, non concorrono a formare reddito tassabile.

Le disposizioni della normativa in relazione al tetto del compenso vanno lette in nell’ottica di voler inquadrare tali servizi come semplici hobby e passatempi, considerando i compensi più elevati, invece, come corrispettivi elargiti in cambio di una vera e propria prestazione di lavoro e non di un semplice hobby.

Per capirsi, il compenso sportivo fissato nel limite dei 10.000 euro annui, è da considerare come un indennizzo per un’attività offerta, che non ha altro obiettivo che soddisfare le passioni e gli ideali di chi offre la prestazione. Pertanto, la legge dispone che il compenso debba essere marginale e che non costituisca la principale fonte di sussistenza del tecnico o istruttore dilettante.

ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REGIME AGEVOLATO

Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell’ambito dell’attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni:

  • di lavoro dipendente
  • di lavoro autonomo o d’impresa
  • di sportivi dilettanti in una manifestazione di professionisti
  • di sportivi professionisti in una manifestazione dilettantistica
  • a carattere amministrativo gestionale di natura occasionale

ATTIVITÀ ESCLUSE E SITUAZIONI “A RISCHIO”

  • custodi – manutentori – addetti alle pulizie
  • receptionist – addetti al bar
  • segretarie “a tempo pieno” o con orario predeterminato e obbligo di presenza
  • istruttorititolati” che prestano attività in via esclusiva e con compensi significativi
  • istruttorititolati” che non svolgono altra attività lavorativa e che prestano attività in favore di più committenti (liberi professionisti)
  • dirigenti “non accompagnatori”

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME EROGATE

  • Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogatiper esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
  • Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativadi carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
  • Sono esclusi i rimborsi di spese documentate relativi al vitto,all’alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione diprestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (art. 69 co. 2 TUIR)

RIMBORSI SPESE “DOCUMENTATI”

Devono essere:

  • documentati (nota spese con documentazione allegata)
  • inerenti (per data, luogo e numero di eventi)
  • autorizzati (delibera CD
  • compresi i rimborsi chilometrici (max tabelle ACI)
  • per “territorio comunale” si intende quello di residenza dello sportivo (RM 38/E dell’11/4/2014)
Compenso Annuo Imponibilità Ritenuta IRPEF Addizionale Regionale + Comunale
Fino a € 10.000,00 NO
Oltre € 10.000,00 Fino a € 28.158,28 SI 23% a titolo d’imposta 1,23% + comunale
Oltre € 28.158,28 SI 23% a titolo d’acconto 1,23% + comunale